Mantenere i propri figli è un obbligo, lo dice la Legge. E rimane un obbligo anche quando i genitori si separano o divorziano. Ma questo mantenimento è “a termine” o dura per sempre? Vediamo come si è espressa la legge a riguardo.
Il Mantenimento nell’Ordinamento Italiano
Il mantenimento e l’educazione della prole sono veri e propri obblighi che derivano dai diritti e doveri dei genitori, sanciti dal nostro testo fondamentale, la Costituzione. L’art. 30 infatti si esprime così a riguardo:
“E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.”
Principi di estrema importanza, che vengono ripresi e citati più volte dal nostro Codice Civile. Per esempio, parlando di diritti dei figli, l’art. 315 bis stabilisce che:
“Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.”

Chiaramente, la legge doveva intervenire in modo differente, in caso di separazione o di divorzio dei genitori, stabilendo i doveri di questi ultimi nei confronti dei figli. Se è vero che un legame sentimentale può sciogliersi, di certo non si scioglie il legame con i figli che deve permanere a prescindere dalla relazione dei genitori.
Il codice civile, a questo proposito, con l’art. 337 ter stabilisce:
“Il giudice fissa la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.”
Questo articolo è generalmente dedicato alle coppie con figli minorenni e al loro mantenimento. L’art. 337 septies invece, prende in considerazione l’ipotesi dei figli maggiorenni, e della possibilità che il mantenimento perduri oltre la maggiore età:
“Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.”
Sicuramente, la questione ruota intorno a quella “indipendenza economica” che spesso è difficile da raggiungere. C’è chi decide di proseguire con gli studi, chi cerca lavoro ma non lo trova, le casistiche sono varie. Ecco perché, nel 2020, la Cassazione è intervenuta spiegando, una volta per tutte, che cosa si intende per indipendenza economica e chiarendo, finalmente, che il mantenimento non può e non deve durare per sempre.

La Sentenza n. 17183 del 2020
Le disposizioni degli articoli che abbiamo citato in precedenza, sembravano eterne. Tanto da aver favorito la nascita di quella categoria di “bamboccioni”, termine utilizzato per definire, in particolare, i figli mantenuti dai genitori anche in età adulta.
In realtà, anche prima del 2020, il padre o la madre, tenuti a versare il mantenimento, potevano chiedere al giudice di cessarlo, dopo aver dimostrato che il figlio aveva oramai una sua indipendenza economica o che, per sua colpa, non l’aveva ancora raggiunta. Ma la decisione poi spettava al giudice e non sempre le disposizioni relative al mantenimento risultavano univoche.
La sentenza del 2020, invece, ha stabilito una vera e propria linea di demarcazione tra il passato ed il futuro. Citando l’importante principio della AUTORESPONSABILITÀ, ha specificato come anche al figlio tocchi la responsabilità di cercare un lavoro e, insomma, di darsi da fare.
Chiaramente non è una regola ferrea, ai figli va riconosciuta la possibilità di studiare e di realizzarsi, ma non oltre un certo limite. Se il figlio dimostrerà di essersi attivato, in maniera responsabile, per studiare o per trovare lavoro, avrà sicuramente diritto ad essere assistito dai genitori. Chi, invece, approfitterà della situazione (studenti fuori corso, disoccupati non alla ricerca di occupazione ecc.) potrebbe non ricevere più il mantenimento.
Anche in questo caso dobbiamo ricordarvi il prezioso servizio svolto dalle agenzie di investigazione. Un investigatore, con indagini dedicate, può verificare l’effettiva occupazione di un figlio, la sua inoperosità nel non cercarlo e così via.
In sede di modifica o di revoca di un assegno di mantenimento, è sempre utile contattare chi potrà raccogliere prove utili alla decisione definitiva del giudice.