La fine di un legame sentimentale porta con sé diversi problemi da risolvere. Uno di questi è sicuramente l’affidamento dei figli. Vediamo insieme cosa si intende per affidamento e quando può intervenire l’investigatore.
Cos’è l’affidamento dei figli
In sede di separazione o divorzio, i coniugi devono prendere diverse decisioni. Se non riescono ad accordarsi in maniera autonoma, devono farsi assistere da un giudice, che deciderà al posto loro, valutando i pro e i contro della situazione.
Il più complesso nodo da sciogliere riguarda, quasi sempre, l’affidamento dei figli minori, ove presenti.
Affidare un minore, significa, in linea generale, assegnarlo ad uno dei due coniugi o ad entrambi i coniugi. La fine di un matrimonio, infatti, non segna la fine della genitorialità ed entrambi i coniugi sono tenuti ad occuparsi della prole e a mantenerla, come già approfondito nel nostro articolo “Il mantenimento ai figli è per sempre?“.
Attraverso la Legge n°54 dell’8 febbraio 2006 si sono stabiliti i criteri e le modalità dell’affidamento dei figli minori, riconoscendo due tipologie di affidamento differenti: l’affido condiviso e l’affido esclusivo.
L’affido condiviso è l’assegnazione del minore ad entrambi i genitori che, separatamente, si occupano del figlio, in luoghi diversi e con modalità differenti. È l’affido considerato “standard” dalla legge, perché il mantenimento del rapporto con entrambi i genitori è primario interesse del minore.
L’affido esclusivo, invece, viene scelto solo in casi particolari. È considerata infatti una scelta “estrema”, conseguente al disinteresse totale nei confronti del minore o all’inidoneità educativa di uno dei due genitori. Inidoneità che potrebbe causare seri disagi per la crescita e lo sviluppo del figlio.
Attualmente, l’affido condiviso riguarda circa il 90% dei casi coinvolti e l’affido esclusivo il restante 10%.
Chiaramente, anche la decisione del giudice può essere rivista, soprattutto se si verificano episodi spiacevoli o se cambiano le modalità educative. Quindi, vediamo insieme come è possibile operare in questo campo.
Cosa può fare l’investigatore
Come dicevamo nel capitolo precedente, la decisione del giudice non è irrevocabile. Le modalità di affidamento possono cambiare nel tempo, soprattutto in due casi. Principalmente, nel caso in cui l’affidamento sia condiviso, ma uno dei due coniugi si accorge che l’affidamento esclusivo potrebbe essere la soluzione migliore. E ancora, nel caso di un affidamento esclusivo, quando il genitore escluso è interessato a rivedere la modalità di affidamento.
L’investigatore può intervenire in entrambi i casi, se adeguatamente incaricato, e la sua indagine si muove generalmente su più fronti e con queste verifiche:
- Verifica dei luoghi frequentati dal genitore e dal bambino. Non è raro, infatti, che i bambini vengano inseriti in luoghi poco idonei alla loro età.
- Verifica delle persone che entrano in contatto con il bambino. In questo caso si aprono due scenari possibili. La possibilità che il bambino entri a contatto con persone poco raccomandabili e la possibilità che lo stesso venga abbandonato alle cure di qualcun altro, mentre il genitore affidatario si occupa delle sue faccende e della sua vita privata.
- Verifica dello stile di vita del genitore affidatario. Alla ricerca di qualsiasi indicazione che renda quel genitore inadatto al ruolo educativo naturale.
- Verifica generale dell’affidabilità del genitore, è la verifica finale che in qualche modo definisce il livello di affidabilità di uno dei due coniugi e della sua idoneità come modello educativo.
I risultati dell’indagine rientrano in un dossier completo e documentato, accompagnato da rilievi fotografici, video, e tutto quanto possa servire alla presentazione del procedimento di revisione in tribunale.
Per la revisione dell’affidamento è infatti necessario recarsi al Tribunale dei Minori e le prove, raccolte dall’investigatore, si rivelano sempre risolutive per la situazione e per la decisione finale del giudice. Prima di terminare, una piccola nota necessaria. Nessuna indagine per l’affidamento dei figli deve essere mossa da vendette personali. L’interesse ed il benessere del minore devono essere tutelati sia dalle autorità che dai genitori stessi.
Se vi trovate in uno dei due casi esposti nell’articolo, contattate Nemesis per un incontro conoscitivo e per, eventualmente, costruire il piano di intervento più adatto a risolvere la vostra situazione familiare.