Cosa è il licenziamento discriminatorio?

Oggi cerchiamo di rispondere ad una domanda semplice e molto diretta: si può essere licenziati per le proprie credenze, religiose o politiche, per il proprio genere, per un handicap o per ragioni di natura razziale?

Il Licenziamento Discriminatorio

Nei nostri articoli abbiamo parlato più volte di licenziamento, quindi aggiungiamo alle nostre riflessioni, una dedicata al licenziamento discriminatorio

Quando parliamo di questo particolare licenziamento ci riferiamo all’ipotesi che un datore di lavoro licenzi un dipendente sulla base di una discriminazione, sia essa relativa al sesso, alla sua origine, ad un handicap, alle credenze politiche o religiose, o a qualsiasi idea o attività espresse dal lavoratore fuori o dentro il suo posto di lavoro. Discriminazione però, è anche l’atto di trattare in maniera meno vantaggiosa qualcuno, a favore di qualcun altro.

Come abbiamo visto la casistica del licenziamento discriminatorio è varia, ed è descritta in maniera approfondita dall’Art. 15 dello Statuto dei Lavoratori

“È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:

  1. subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
  2. licenziare un lavoratore, discriminarlo nell’assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

Le disposizioni del comma precedente si applicano altresì ai patti o agli atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle convizioni personali.”


Nella sua conformazione originale, questo articolo si riferiva solo a discriminazioni di origine politica o religiosa. Nel 2003, si sono aggiunte le altre discriminazioni che leggete nel testo appena sopracitato. 

Inoltre, questo articolo trae le sue origini da diversi testi, come la Carta Fondamentale dei diritti dell’uomo e la nostra stessa Costituzione, che si esprime contro qualsiasi forma di discriminazione già nell’art.3:

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”

Ma veniamo al punto, il licenziamento discriminatorio è solo un’ipotesi legislativa o una possibilità concreta?

licenziamento_discriminatorio

I casi e le sentenze

I tribunali italiani si sono occupati più volte di casi di licenziamento discriminatorio. Si passa dai più famosi e recenti, come il caso della dipendente Arianna Cimino, balzato agli onori della cronaca perché licenziata dopo un trapianto di polmone e il coma, a casi meno eclatanti ma che hanno sicuramente alimentato la giurisprudenza sul caso. Vediamone alcuni:

  • Il Tribunale di Milano con una sentenza del 2017, interveniva sulla questione per dichiarare illegittimo un licenziamento con motivazioni di nazionalità e di lingua.
  • Il Tribunale di Bologna, sempre nel 2017, invece dichiarava nullo un licenziamento per affiliazione sindacale, specificando che un dipendente attivo nell’ambito sindacale non poteva di certo rischiare il posto di lavoro.
  • E ancora, il Tribunale di Milano nel 2018, definiva il licenziamento discriminatorio “odioso” proprio perché diretto a colpire un dipendente solo per una sua caratteristica personale, completamente indipendente dall’attività lavorativa.

Come vedete, i licenziamenti discriminatori non sono rari. Ma al dipendente licenziato illegittimamente spetta comunque una particolare tutela.

La prima cosa da fare è sicuramente quella di rivolgersi agli esperti, innanzitutto per verificare la sussistenza della discriminazione e poi, con le giuste prove, impugnare il licenziamento.

Una volta impugnato, davanti al tribunale competente, sarà il giudice a giudicare illecito il provvedimento in questione, ordinando il reintegro del dipendente ingiustamente licenziato. Ma non solo il reintegro perchè, nel caso di licenziamento discriminatorio, il datore di lavoro è anche tenuto al risarcimento della sua mancata retribuzione.

Questa è, in linea generale, la condotta da tenere in caso di licenziamento illegittimo. Se vi trovate ad affrontare una questione così spinosa, non esitate a chiedere il supporto degli esperti.