È facile fare confusione tra disturbi e reati. Ecco perché oggi ci troviamo a rispondere ad una semplice domanda, la pedofilia è reato? E se sì, quando? Vediamolo insieme.
Cos’è la pedofilia?
Quando ci troviamo ad affrontare determinati argomenti, sicuramente avvertiamo un senso di profondo disagio. In realtà, parlare di pedofilia ed informarsi in modo chiaro è più che mai importante, proprio a protezione dei nostri ragazzi e della loro crescita.
Ma partiamo dalla base, e proviamo a definire la pedofilia. Con questo termine ci riferiamo, in maniera generica, ad una:
“Parafilia consistente in un’attrazione sessuale diretta esclusivamente ai bambini, minori di 14 anni o in generale non ancora in età puberale”
Analizzando la sua definizione standard, incontriamo una parola particolare, cioè parafilia. Le parafilie non sono nient’altro che sentimenti sessuali atipici, diversi da quelli accettabili socialmente. Diventano pericolose, sfociando in un vero e proprio disturbo quando, chi ne soffre, causa disagio e sofferenza a se stesso e agli altri.
Come vedete dalla sua definizione, si tratta di una vera e propria attrazione, consistente nel fantasticare o nell’immaginare rapporti intimi con bambini o, comunque, con chi non ha l’età per poter prestare il proprio consenso all’azione sessuale.
Pur essendo estremamente disturbanti e pericolose, l’immaginazione, l’attrazione, e il disturbo che ne consegue, sono sufficienti a giustificare una punizione penalmente rilevante?

Quando la pedofilia è reato?
La nostra legge, in realtà, non prevede un vero e proprio reato di pedofilia, anzi, è quasi impossibile trovare la dicitura “pedofilia” nei suoi articoli.
Ciò che si può dire con certezza è che per qualificare la pedofilia come reato, è necessario un atto. La sola attrazione non potrebbe essere considerata penalmente rilevante, serve che questa attrazione “venga messa in pratica”. Ecco perché la legge punisce non la pedofilia, come si pensa, ma l’atto sessuale con un minore.
Perché, vi chiederete? Perché non tutti i pedofili arrivano a compiere un atto sessuale. E chi compie un atto sessuale con un minore non è, per forza, affetto da un disturbo come la pedofilia. Ma vediamolo bene nell’articolo di riferimento, il 609 quater:
“Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609 bis (violenza sessuale) chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
- non ha compiuto gli anni 14
- Non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia ascendente, genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza.
La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o altra utilità, anche solo promessi.”
Come vedete è un articolo particolarmente elaborato, che prende in considerazione gli atti sessuali compiuti con gli infra 14enni, o gli infra 16enni se il reato è compiuto da persone particolarmenti vicine al minore.
Ci sono innumerevoli reati, poi, nel nostro codice, collegati alla pedofilia, partendo dalla corruzione di minore, descritta dall’art. 609 quinquies:
“Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico,al fine di indurla a compiere o subire atti sessuali.”

E arrivando alla tristemente famosa pedopornografia.
“…per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”
Non condivideremo l’articolo, per intero, perché molto elaborato e lungo. Ma ci basti ricordare che il nostro ordinamento punisce chi realizza pornografia con i minori, chi la produce, chi recluta i minori per la pornografia e chi fa commercio di questo materiale. La nostra legge è poi particolarmente severa anche nei casi distribuzione, divulgazione o diffusione di questo materiale, ma non solo. È sufficiente la sola detenzione per rischiare conseguenze molto serie e limitative della libertà.
Con questa panoramica, purtroppo, degli orrori, speriamo di avervi chiarito le idee su questo pericoloso fenomeno. Affrontare queste situazioni drammatiche non è mai consigliabile, soprattutto per l’emotività che ne scaturisce. È sempre più opportuno rivolgersi agli esperti, anche per un semplice dubbio, per risolvere situazioni potenzialmente tragiche.