Le statistiche delle separazioni, in Italia, hanno subito una leggera flessione negli ultimi anni.
La principale causa? Il drastico calo dei matrimoni.
Ma tra le varie cause delle separazioni tra coniugi, una spicca sulle altre. Il tradimento.
Vediamo quando ci si può separare a causa di un tradimento e quali sono le sue ripercussioni sulle condizioni della separazione.
La separazione tra coniugi
La separazione è definita istituto “provvisorio” in quanto generalmente si risolve in senso positivo, con la riappacificazione dei coniugi, o in senso negativo, con la richiesta e la pronuncia di divorzio.
Si può ricorrere alla separazione quando il rapporto matrimoniale risulta intollerabile e senza futuro. Non si tratta quindi di litigi passeggeri ma di vere e proprie condizioni insostenibili.
Esistono tre tipi diversi di separazione nel nostro ordinamento: la separazione di fatto, la separazione consensuale e quella giudiziale.
La separazione di fatto
La separazione di fatto si verifica quando i coniugi smettono di fare i coniugi. Senza che sia necessaria una pronuncia del giudice per dichiararlo.
Marito e moglie semplicemente smettono di assistersi, di provvedere ai bisogni comuni, nella casa coniugale vengono meno tutti quei doveri e quei diritti assunti con il matrimonio.
E’ la famosa separazione delle “camere separate” o, in casi più seri, dell’abbandono del tetto coniugale.
Questa separazione spesso si risolve con la pronuncia di un giudice, oppure in una riconciliazione tra i coniugi.
La separazione consensuale
La separazione consensuale, invece, è quella che avviene tramite accordo tra marito e moglie.
I coniugi che decidono di separarsi si accordano sulle condizioni della separazione stessa, dai figli all’assegno di mantenimento, e presentano la loro proposta al giudice competente.
Se il giudice lo ritiene un buon accordo, non fa altro che accettare le condizioni e dichiarare la separazione dei coniugi.
Gli accordi e le condizioni possono essere riviste e rivalutate, con richiesta motivata al giudice.
La separazione giudiziale
Quando i coniugi non riescono a trovare un accordo per separarsi, interviene la separazione giudiziale. È necessario, infatti, che una terza persona, in questo caso un giudice, si assuma le responsabilità della scelta delle condizioni che ritiene più adatte per la separazione stessa.
Nella separazione giudiziale si può chiedere l’addebito, cioè la possibilità che uno dei due coniugi paghi le spese del procedimento.
Si può richiedere l’addebito, solo quando si verifica la violazione grave di uno degli obblighi derivanti dal matrimonio (come per esempio la fedeltà).
Ed è proprio la violazione di questo obbligo ad interessarci da vicino. Si può infatti richiedere l’aiuto delle Agenzie di Investigazione per provare questi comportamenti.
La separazione dei coniugi per infedeltà
La prova di un tradimento, in caso di separazione, diventa fondamentale per la pronuncia delle responsabilità e per il calcolo dell’addebito.
Un tradimento comprovato, comporta che la parte traditrice si accolli le spese di procedimento. E la violazione dell’obbligo di fedeltà comporta la perdita di diversi diritti, da quelli legati al mantenimento a quelli ereditari.
Il coniuge a cui è addebitabile la separazione, infatti, perde i diritti ereditari guadagnati con il matrimonio e perde la possibilità di ricevere l’assegno di mantenimento. La legge salva però la valutazione di un eventuale assegno “alimentare” che, a differenza del mantenimento, è previsto in casi di particolare bisogno ed indigenza.
L’assegno di mantenimento serve a garantire al coniuge separato lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, l’assegno alimentare, invece, è una previsione di necessità.
Ma quando è addebitabile la separazione dei coniugi per infedeltà?
Fondamentale è riuscire a provare il cosiddetto “nesso di causalità” tra l’infedeltà e la crisi prolungata della coppia.
Per intenderci, un tradimento ha provocato una crisi che perdura nel tempo ed è diventata insostenibile? Si può chiedere pronuncia di addebito e di separazione giudiziale.
È la crisi coniugale che ha portato all’infedeltà? Non si può provvedere alla richiesta di addebito. In quanto l’infedeltà sarebbe solo il risultato, abbastanza prevedibile, di una crisi già avviata.
Il ruolo delle agenzie di investigazione, oltre a quello di verificare che il tradimento sia effettivamente avvenuto e in che termini, è proprio quello di trovare la prova di questo collegamento. E cioè provare che, dopo un tradimento, la convivenza sia diventata così intollerabile da ricorrere alla separazione come ultima soluzione.
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